Igor Gorgonzola Novara
23/11/2024
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La Corte Federale ha emesso il giudizio finale ritenendo inammissibile il ricorso fatto dal Florens Castellana nei confronti della decisione emessa dalla Commissione Appello Federale il 4/02/2008, che scagionava Sonia Benedito, annullando i 6 mesi di squalifica comminati in prima istanza all’atleta brasiliana della Tena Volley Santeramo .
Di seguito è riportato integralmente la notifica della Corte Federale:
CORTE FEDERALE C.U. n. 5 del 14 marzo 2008 Riunione del 4 marzo 2008
05.07.08 RICORSO PALLAVOLO FLORENS SSD a.r.l. c/ CAF CU n. 20 del 4.2.08 LA CORTE FEDERALE Composta dai Signori AVV. RENATO TOBIA Presidente AVV. FRANCO FABRIANI Vice Presidente AVV. CLAUDIO DI TULLIO Componente – Relatore Ha così deciso in relazione al ricorso proposto il 13.02.08 dalla Società Pallavolo Florens SSD arll Castellana grotte, nei confronti della decisione emessa dalla Commissione Appello Federale il 4/02/2008, inserita nel Comunicato Ufficiale n. 20 ed affissa all’albo in data 4.02.2008.
Svolgimento del procedimento
La Società di Pallavolo Florens SSD arl Castellana Grotte, sollecitava la Procura Federale a promuovere l’azione disciplinare nei confronti dell’atleta Benedito Sonia e del sodalizio Pallavolo Santeramo, per supposte violazioni dei principi di lealtà e probità sportiva.
L’atleta Benedito, secondo la ricostruzione dei fatti, avrebbe concluso un accordo con la Pallavolo Florens, per giocare nel campionato 2007/2008,senza poi darvi seguito.
La Commissione Giudicante Nazionale, anche su conforme richiesta del Procuratore Federale, infliggeva all’atleta la sanzione della sospensione da ogni attività federale per sei mesi.
Il provvedimento veniva impugnato dall’atleta e la CAF, accogliendo l’appello, annullava la sentenza del giudice di prime cure.
Avverso tale ultima decisione la Florens, stante la mancata impugnazione della Procura Federale, proponeva ricorso avanti la Corte Federale, articolando una serie di motivi di gravame.
Motivi della decisione
L’appello proposto deve essere dichiarato inammissibile.
Infatti l’art.19 del Regolamento Giurisdizionale, pone limiti ben precisi sulla legittimazione e sull’interesse a proporre ricorsi.
Inoltre l’art.89 R.G., stabilisce che “sono legittimati all’impugnazione coloro che subiscono gli effetti del provvedimento di primo grado e che vi abbiano interesse”.
Appare quindi evidente, alla luce delle norme regolamentari, che non sussiste l’invocato interesse ad opponendum da parte del sodalizio sportivo, che si è limitato a rappresentare, attraverso un esposto, agli organi inquirenti dei comportamenti contra legem in capo a tesserati, rimanendo nel corso dei giudizi completamente estraneo.
La Procura Federale, come è ben noto, svolge le attività di indagine e le funzioni requirenti davanti agli organi giurisdizionali federali e provvede a proporre eventuali ricorsi.
Pertanto era legittimata a proporre il ricorso che, nonostante le sollecitazioni ricevute dalla Florens Castellana, non ha ritenuto di formulare: il volersi surrogare all’inerzia della Procura, non trova alcun riscontro nelle norme federali.
La Florens Castellana quindi, non solo non è portatrice di un diritto all’impugnazione, non essendo parte nei vari giudizi che si sono celebrati, ma non ha nemmeno un interesse qualificato all’impugnazione, in quanto non ha subito alcun pregiudizio.
Gli ulteriori motivi proposti sono inammissibili, atteso che afferiscono il merito e quindi non possono essere oggetto di valutazione.
P. Q. M.
La Corte Federale, definitivamente pronunciando, dichiara inammissibile il ricorso proposto, disponendo altresì l’incameramento della tassa.
Roma, 14 marzo 2008
F.to Il Presidente
Avv. Renato Tobia